LE NORME PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO

 

CARATTERI GENERALI

Il sistema tributario italiano prevede l’applicazione di tasse (contribuzione del cittadino allo Stato per beneficiare di un servizio che lo stesso cittadino ha richiesto) e di imposte (dal verbo “imporre”: porzione di ricchezza che lo Stato preleva al cittadino per sostenere spese di carattere indivisibile occorrenti nell’interesse della collettività).

Le imposte possono essere dirette, se colpiscono direttamente la ricchezza (patrimonio o redditi) nella sua immediata e diretta manifestazione (es.: Irpef - Irpeg - Ilor - ecc.), indirette se colpiscono la ricchezza indirettamente, cioè in occasione di altra manifestazione esteriore (es.: Iva - Invim - di registro - sulle successioni - di bollo).

Quindi l’imposta di bollo è un’imposta indiretta.

FONTE NORMATIVA

In attuazione della legge 9-10-1971, n. 825 relativa alla delega legislativa per la riforma del sistema tributario italiano, per l’applicazione dell’imposta di bollo sono stati emanati

- il D.P.R. 26-10-1972, n. 642       che disciplina tutto il tributo;

- il D.P.R. 30-12-1982, n. 955       che integra e modifica sostanzialmente il predetto D.P.R.;

- il D.M.  20-8-1992                       che approva la nuova Tariffa.

 

OGGETTO DELL’IMPOSTA è l’atto scritto sulla carta.

A differenza dell’imposta di successione, che ha come oggetto il valore dei beni caduti in successione, a differenza dell’imposta di registro, che ha come oggetto un negozio giuridico (es.: compravendita), l’imposta di bollo ha come oggetto il negozio giuridico o altro atto civile, commerciale, giudiziale o stragiudiziale contenuto sulla carta.

Quindi l’imposta di bollo è un’imposta indiretta cartolare.

Ciò non significa che la natura dell’atto scritto sulla “carta” sia irrilevante, poiché viceversa la natura dell’atto è fondamentale per determinare:

-     se l’atto stesso è da assoggettare (cfr. Tariffa all. “A”)

-     quando è da assoggettare (cfr. Tariffa all. “A”):

  • parte I^ = fin dall’origine;
  • parte II^ = in caso d’uso.

-     se è esente (cfr: Tabella - all. “B”)

-     come va pagata l’imposta (in modo ordinario-straordinario-virtuale)

-     in quale misura:        

  • fissa € 16,00
  • proporzionale (4% - 6% - ecc.)

 

TARIFFA ALL. “A” E TABELLA ALL. “B”

La Tariffa e la Tabella allegate al D.P.R. costituiscono rispettivamente l’una il “prezziario” dei vari atti da assoggettare al bollo fin dall’origine (parte I^) o in caso d’uso (parte II^) e l’altra elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto.

 

E’ opportuno puntualizzare che - poiché in materia fiscale l’interpretazione estensiva non è consentita, come è da escludersi ogni applicazione analogica - gli elenchi contenuti nella Tariffa e nella Tabella hanno carattere tassativo.

 

Esaminando ora l’art. 1 della Tariffa (modificata con D.M. 20-8-92), troviamo indicati: “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”.

 

Si evidenzia quindi un elemento, che deve costituire criterio base fondamentale per i dipendenti della P.A.: tutti i certificati e gli atti che essi rilasciano costituiscono base imponibile per l’applicazione del bollo. Questa è la regola generale.

La certificazione e gli atti emessi non sono soggetti a bollo unicamente nell’ipotesi in cui siano destinati ad uno degli usi riconosciuti esenti per legge: questa è l’eccezione, che va dimostrata con l’indicazione della norma esonerativa.

E’ altrettanto significativo, ai fini dell’attività generale della Pubblica Amministrazione, il contenuto degli artt. 3 e 4 della tariffa, che sottopongono ad imposta:

-     art. 3.1 “... istanze, petizioni ... dirette agli uffici ed agli Organi ... dell’Amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle U.S.L., tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”, nonché

-     art. 4. 1 “Atti e provvedimenti degli organi delle predette Amministrazioni rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale

-     art. 4. 2 “Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio

 

Anche in questi casi sono applicabili i criteri precedentemente esposti per riconoscere l’esenzione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’imposta di bollo può essere corrisposta:

 

- in modo ordinario:   quando la legge stabilisce che l’atto sia redatto su apposita carta bollata e filigranata (foglio = 4 facciate = 100 righe);</p> <p style="margin-left:4.0cm;">- in modo straordinario:   se lo scritto, soggetto al bollo fin dall’origine, può essere redatto su carta diversa da quella predisposta dallo Stato o se lo scritto è soggetto ad imposta solo in caso d’uso;

- in modo virtuale:             applicabile solo a certe categorie di atti previste con D.M. e con pagamento a mezzo dell’Ufficio delle Entrate o a mezzo c/c postale.

 

OBBLIGHI DEI FUNZIONARI E DEI PUBBLICI UFFICIALI

L’art. 19 prevede che “... i funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli Enti Pubblici territoriali, i pubblici ufficiali ... non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti i documenti non in regola con le disposizioni del presente decreto.

Tuttavia tali atti devono essere inviati ... per la loro regolarizzazione ... al competente Ufficio del Registro entro 30 giorni.”

Quindi non c’è più l’obbligo, a carico del funzionario, di rifiutarsi di ricevere in deposito o assumere a base dei propri provvedimenti gli atti non in regola con il bollo.

Ora esiste invece l’obbligo a carico dei funzionari di non rifiutarsi di adempiere ai loro compiti, anche in presenza di atti o documenti non in regola con il bollo; essi però devono trasmetterli entro 30 gg. dal ricevimento (pena la sanzione amministrativa fissata dall’art. 24 per ogni atto non trasmesso) all’Ufficio delle Entrate, perché provveda:

-  al recupero del tributo, se dovuto

-  all’applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall’art.25

-  oppure all’elevazione di processo verbale.

RESPONSABILITÀ

L’espressione “responsabilità” sta ad indicare l’obbligazione di colui cui incombono le conseguenze di un fatto dannoso; pertanto le responsabilità dei pubblici dipendenti sono di natura:

-  penale (peculato, corruzione, abuso d’ufficio)

-  disciplinare (infrazioni degli obblighi connessi al rapporto d’impiego)

-  patrimoniale, distinta in: 

  • contabile, se chi opera il danno riveste la qualifica di agente contabile
  • civile verso terzi, per il risarcimento del danno causato a terzi
  • amministrativa, quando non osservando dolosamente o colposamente i propri obblighi si causa un danno economico alla Pubblica Amministrazione. Questo è il tipo di responsabilità in cui si incorre non applicando correttamente l’imposta di bollo.

L’art. 22 precisa - per quanto riguarda i documenti soggetti ad imposta di bollo fin dall’origine - che “sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti e documenti non in regola con l’imposta di bollo o che degli stessi fanno uso.

Quindi i dipendenti della P.A., che rilasciano quasi esclusivamente documenti soggetti al bollo fin dall’origine, per essere svincolati da ogni solidarietà, per non incorrere in sanzioni relative al rilascio in carta semplice di un documento il cui uso non sia esente, debbono - dopo averlo richiesto al cittadino - indicare espressamente sul documento l’uso ed il corrispondente articolo della Tabella All. “B” o la legge speciale di cui si invocano i benefici.

Per concludere, l’eccezione (= esenzione) va giustificata.

A questo punto il cittadino o l’ufficio ricevente (sia esso pubblico o privato) che fa un uso indebito del documento ne è responsabile, a meno che non provveda alle debite regolarizzazioni (art. 22 c. 2).