CERTIFICATI ANAGRAFICI
I certificati anagrafici sono attestazioni rilasciate dal Sindaco o da un suo delegato che riguardano esclusivamente le risultanze dei registri della popolazione residente nel Comune e dei registri dell’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero. Il certificato anagrafico non contiene, per ragioni legate alla tutela della privacy, l’indicazione dei gradi di parentela. I certificati anagrafici hanno validità 6 mesi. Gli estranei possono richiedere un certificato anagrafico di altre persone solo previa richiesta scritta e motivata. I certificati anagrafici possono essere sostituiti, a tutti gli effetti, dalle autocertificazioni.
NUOVE REGOLE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI
A partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183, sono entrate in vigore le nuove norme che vietano di emettere certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai privati gestori di pubblici servizi. In questi casi è obbligatorio il ricorso all’autocertificazione. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare o chiedere ai cittadini atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi (es: Asl, Inps, Inail, Carceri Giudiziarie, Scuole ecc.), tali certificati saranno sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà che Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle. Possono essere rilasciati dagli uffici comunali esclusivamente certificati utilizzabili nei rapporti tra privati (es. Banche, Imprese, Assicurazioni, Notai, Uffici Legali, ecc.). Tali certificati sono soggetti all’imposta di Bollo, attualmente di € 16,00 ed al versamento dei diritti di segreteria di euro 0,52, tranne nei casi in cui sia prevista dalla normativa una specifica esenzione (DPR 26/10/1972 e simi). Le certificazioni predette sono rilasciate dagli uffici comunali con l’apposizione, a pena di nullità, della dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici esercizi”.
COSA SI PUO’ AUTOCERTIFICARE
I certificati che possono essere sostituiti dall’autocertificazione sono:

  • Data e luogo di nascita
  • Residenza
  • Cittadinanza
  • Godimento dei diritti civili e politici
  • Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • Esistenza in vita
  • Nascita del figlio
  • Decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, compreso il foglio matricolare
  • Iscrizione in Albi, Registri o Elenchi tenuti da pubbliche Amministrazioni
  • Composizione della famiglia anagrafica
  • Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti
  • Situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria inerente l’interessato
  • Stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente
  • Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • Di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso;
  • Qualità di vivenza a carico;
  • Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o di non aver presentato domanda di concordato;
  • Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile.

CHI PUO’ SOTTOSCRIVERLA

  • I cittadini italiani e dell’Unione Europea
  • I cittadini extracomunitari limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
  • Il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi, altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (es. nonno/nipote, zio/nipote) nel caso in cui il soggetto che dovrebbe rendere la dichiarazione si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per motivi di salute (es. perché ricoverato in ospedale).

La dichiarazione di chi non sa (es. analfabeta) o non può (es. privo delle mani) firmare è raccolta dal pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante;(art. 4 DPR 445/2000).
L’impedimento a firmare deve essere di natura fisica e non mentale, vale a dire non è possibile per il pubblico ufficiale raccogliere la dichiarazione di chi si trova in condizioni tali da non comprendere il contenuto della dichiarazione che deve rendere.
Le amministrazioni devono effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini e quando vengono riscontrate delle irregolarità, viene informato l’interessato che regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Oltre alle sanzioni penali, la dichiarazione falsa comporta la decadenza dai benefici del provvedimento adottato.
Non sono sostituibili con l’autocertificazione i seguenti documenti:

  • Certificati medici, sanitari, veterinari
  • Certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
  • Brevetti e marchi

COME SI PRESENTA
L’autocertificazione può essere presentata direttamente e personalmente all’Ufficio che richiede il certificato, oppure essere trasmessa per posta, via fax, tramite terze persone o posta elettronica con allegato copia del documento di identità. Ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce e va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata presso il Comune.

I certificati anagrafici possono essere richiesti anche per posta; in tal caso la richiesta scritta dovrà essere corredata di fotocopia del documento di identità del richiedente, 0,52 € per diritti di segreteria, una marca da bollo da € 16,00 ed una busta preaffrancata per la risposta.