Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.

L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani (1).

Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Il Prefetto:

•  autorizza il cambiamento del nome o del cognome;

•  autorizza il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale.

La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.

La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.

Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.

Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.

Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.

Documentazione richiesta

1.   domanda in bollo da € 16,00;

2.   dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza;

3.   eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta;

4.   fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

5.   dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi (solo in caso di cambio radicale di cognome);

6.   schema di albero genealogico della famiglia di cui si chieda l'aggiunta o il cambio (in caso di cognome con origini storiche o nobili). Si precisa che tale documento deve contenere tutti i gradi di parentela in linea diretta (a partire dal nonno) e in linea collaterale (prozii, zii e cugini). In tale circostanza, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da tutti i parenti maggiorenni, esclusi gli affini, attestanti la loro non opposizione alla modifica o al cambiamento del cognome, corredate da copia del documento di identità di ogni dichiarante.

N.B.:   IN CONSIDERAZIONE DELL'AUTOMATISMO DELLA MODIFICA DEL COGNOME, EFFETTUATO DA SOGGETTI  MAGGIORENNI, PER I FIGLI MINORI E' NECESSARIO IL CONSENSO DELLA MADRE

Il richiedente dovrà produrre ulteriori marche da bollo da € 16,00 ciascuna, da apporre sul Decreto di affissione (una o due) e sul Decreto finale di autorizzazione (n. 1 per ciascuna copia richiesta).

(1)          Per i cittadini stranieri non è prevista l’attivazione della procedura di cambiamento del nome e del cognome, di cui agli art. 89 e seguenti del D.P.R. 396/2000.