L’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero è stata istituita con la Legge n. 470/1988 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a dodici mesi.
L’iscrizione all’AIRE è un diritto – dovere del cittadino (articolo 6 Legge 470/1988). Consente di usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze Consolari all’estero e di esercitare importanti diritti.
CHI DEVE ISCRIVERSI
Devono iscriversi all’AIRE i cittadini che trasferiscano la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
CHI NON DEVE ISCRIVERSI
Le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero; i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
L’AGGIORNAMENTO AIRE
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
- Il trasferimento della propria residenza o abitazione
- Le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte ecc.)
- Il rientro definitivo in Italia
- La perdita della cittadinanza italiana
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina in caso di consultazioni elettorali.
E’ importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
LA CANCELLAZIONE DALL’AIRE
La cancellazione dall’Aire avviene:
- Per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente di un Comune Italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio
- Per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
- Per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo
- Per perdita della cittadinanza italiana
- Per comunicazione dal Consolato