Patente scaduta? Con la proroga dello stato di emergenza per la pandemia di Covid-19 si allungano i tempi per il rinnovo.

Forniamo una serie di F.A.Q pe facilitare i cittadini nella spiegazioni di tempistiche e scadenze.

Mi è scaduta la patente da qualche giorno, posso comunque guidare?

Sì. Per effetto del decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, cosi come modificato dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicata in data 3 dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale, e vista la proroga dello stato di emergenza sino al 30 aprile 2021: sul suolo nazionale, la validità delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021.

Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1 ° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell'UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza.

Attenzione!

Restano invariate, invece, le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto legge 18/20201 per le quali, ai soli fini dell'utilizzo come documenti di riconoscimento sul territorio nazionale, le patenti di guida in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, sono da considerarsi valide sino al 30 aprile 2021.
Inoltre, per guidare negli altri paesi dell’Unione Europea si risponde al regolamento europeo 2020/698 che consente di circolare all’estero fino a sette mesi dopo la scadenza della patente, se questa è compresa tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020.

Le disposizioni non valgono ovunque: Spagna, Lussemburgo, Slovenia, Irlanda, Estonia, Lettonia e Lituania non hanno aderito al regolamento sulle patenti.  

Per chi ha l’attestato per guidare l’autotreno in scadenza come e quando può rinnovarlo?

Gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera' a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20t, in scadenza tra il 31 gennaio 2019 ed il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni e quindi, allo stato, fino al 29 luglio 2021.
 

Gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza tra il 1 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni e quindi, allo stato, fino al 29 luglio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria Dl, D1E, D o DE, che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale, (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni).

Per chi è in possesso della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) in scadenza, la proroga è la stessa delle patenti di guida?
No. Per le CQC rilasciate in Italia occorre distinguere.

Le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3l gennaio 2020 al 2 ottobre 2020 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021 secondo le disposizioni più favorevoli dell'art. 103c, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 mentre, sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

per le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre 2020 a1 31 dicembre 2020 il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione ai sensi dell'articolo 1 della Decisione della Commissione C (2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell'UE, Italia compresa;

le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1 a1 31 gennaio 2021 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’articolo l03, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020.

E per il FOGLIO ROSA?
La proroga interessa le patenti allo stesso modo del foglio rosa e dei termini per gli esami di abilitazione alla guida. I fogli rosa godono dei 90 giorni di proroga come le patenti, mentre i sei mesi di tempo per sostenere l’esame di teoria dopo la presentazione della domanda diventano il doppio: 12 mesi di tempo per tutte le domande presentate nel 2020.
I certificati medici allegati alle domande di conseguimento della patente, che solitamente hanno scadenza trimestrale o semestrale, restano validi fino a 90 giorni dopo la fine dello stato d’emergenza. Lo stesso discorso vale per i permessi provvisori di guida rilasciati ai patentati che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali. Il nuovo termine, anche per loro, è il 29 luglio 2021.  
Per restare sempre aggiornati basta visitare il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al sito: https://www.mit.gov.it/